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Sez. 3, Sentenza n. 107 del 08/01/1999 (Rv. 522081 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Giudice di pace - Giudizio secondo equità (controversia non eccedente i due milioni) - Non ammissione della prova testimoniale richiesta - Violazione dell' art. 116 cod. proc. civ. - Censura sostanziale - Conseguenze - Ricorribilità in Cassazione - Ambito - Superamento della Costituzione e dei principi generali dell' ordinamento.
Stato
decisa il 1999-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522081-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE

La censura dedotta in ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice di pace, adito per una controversia non eccedente i due milioni, per violazione dell' art. 116 cod. proc. civ. per non aver questi ammesso la prova testimoniale dedotta, ritenendo sufficienti le risultanze processuali acquisite, è sostanziale perché attiene alla valutazione delle prove e quindi è ammissibile soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme Costituzionali e dai principi generali dell' ordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)