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Sez. L, Sentenza n. 2056 del 20/03/1985 (Rv. 439961 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CRITERI - RILIEVO ASSOLUTO ASSEGNATO ALLE ESIGENZE TECNICHE E PRODUTTIVE - DIVIETO - PREVALENZA DI DETTE ESIGENZE RISPETTO ALLA ANZIANITÀ ED AI CARICHI FAMILIARI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439961-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CRITERI - RILIEVO ASSOLUTO ASSEGNATO ALLE ESIGENZE TECNICHE E PRODUTTIVE - DIVIETO - PREVALENZA DI DETTE ESIGENZE RISPETTO ALLA ANZIANITÀ ED AI CARICHI FAMILIARI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la scelta dei lavoratori da licenziare deve avvenire in base ai concorrenti criteri (la cui violazione è fonte di Obbligo di risarcitorio) delle esigenze tecniche e produttive, dell'anzianità e dei carichi di famiglia; pertanto, il datore di lavoro non può assegnare rilievo solo alle dette esigenze e, pur potendo dare ad esse prevalenza rispetto agli altri due criteri, è tenuto sia a dimostrare quali fossero in concreto le esigenze tecniche e produttive che imponevano la scelta dei lavoratori licenziati - al quale fine non è sufficiente la mera indicazione di formule generiche ripetitive di quelle indicate in astratto dalla disciplina del licenziamento collettivo - sia a spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza di tali esigenze sull'anzianità e sui carichi di famiglia. (V 3488/84, mass nn 435462 e 435463; (V 5608/82, mass n 423369).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)