Sez. 3, Sentenza n. 932 del 26/01/1995 (Rv. 489983 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Immobile dichiarato inagibile a seguito del sisma del novembre 1980 - Conduttore rimasto nel godimento dell'immobile nonostante la dichiarazione di inagibilità - Esonero dal pagamento del canone ex art. 5 quater del D.L. n. 333 del 1981 convertito in Legge n. 456 del 1981 - Applicabilità - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 5 quater del D.L. 26 giugno 1981 n. 333, aggiunto con legge di conversione 6 agosto 1981 n. 456 - che prevede l'esonero dall'obbligo di pagamento del canone di locazione degli immobili dichiarati inagibili in seguito al terremoto che ha colpito le regioni Campania e Basilicata nel novembre 1980, fino alla data di collaudo dei lavori di ripristino che ne consentano l'abitabilità - si riferisce ai conduttori costretti ad abbandonare l'abitazione resa inagibile; essa, pertanto, non può essere applicata ai conduttori che, nonostante la dichiarazione di inagibilità, siano rimasti nel pieno ed assoluto godimento dell'immobile, quando in questo non siano stati eseguiti autoritativamente lavori di riattamento e non sia stato perciò eseguito alcun collaudo in base al quale stabilire il "dies ad quem" dell'agevolazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/06/1981 num. 333 art. 5 quater, Legge 06/08/1981 num. 456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)