diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 15780 del 17/10/1989 Ud. (dep. 13/11/1989) Rv. 182527 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - OBBLIGHI SPECIFICI - ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO - VIGILANZA SU ALTRUI IMPRUDENTI COMPORTAMENTI - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182527-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - OBBLIGHI SPECIFICI - ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO - VIGILANZA SU ALTRUI IMPRUDENTI COMPORTAMENTI - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

In tema di prevenzione infortuni, per effetto della disposizione di cui all'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, incombe sul datore di lavoro (o chi per lui nei casi di legittima delega) non solo l'Obbligo di attuare le misure di sicurezza, ma anche quello di vigilare acché non si creino, nell'ambito del luogo di lavoro, situazioni pericolose, operando prontamente per eliminarne i fattori di insorgenza e scongiurare, così, ogni pericolo. Ne consegue che, gravando, nell'ambito del luogo-posto di lavoro, sempre sull'imprenditore l'Obbligo di assicurare la tutela dei dipendenti, egli vanamente invoca, a fini esonerativi, altrui imprudenze, negligenze, inosservanze di leggi, qualora le situazioni di pericolo scaturenti da quei comportamenti sarebbero dovuto (e potuto) essere eliminate per effetto dell'adempimento dei suoi doveri specifici. (fattispecie di infortunio verificatosi in un ristretto locale, adibito ad ufficio di una casa circondariale, ove venivano effettuati lavori di rifacimento dell'intonaco; sulla parete era stato collocato, da altri imprudentemente, un conduttore elettrico sotto tensione composto di più parti tra loro collegate e lasciate a nudo (senza alcun isolamento). Un giovane manovale, non informato del rischio insito nella descritta situazione, entrando in contatto con la parte scoperta del detto conduttore, subì mortale elettrocuzione); (Conf mass n 179578; (Conf mass n 176497; (Conf mass n 176410; (Conf mass n 174222).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)