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Sez. 2, Sentenza n. 5472 del 16/05/1991 (Rv. 472183 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere | Art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 - Incidenza dell'altezza degli edifici sulle distanze legali - Norma integrativa dell'art. 873 cod. civ. - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472183-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere

L'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (cosiddetta "legge-ponte"), che ha introdotto l'art. 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942 n. 1160, nella parte in cui stabilisce che la distanza fra edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte degli edifici da costruire, ha natura di norma integrativa dell'art. 873 cod. civ., con la conseguenza che debbono trarre applicazione tutte le regole e i principi che il codice pone per disciplinare la distanza nelle costruzioni fra fondi finitimi, fra i quali quello della prevenzione che impedisce a chi edifica successivamente, e non può o non vuole costruire in appoggio o in aderenza, di creare un distacco inferiore a quello corrispondente all'altezza del proprio fabbricato sul lato fronteggiante la proprietà del confinante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)