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Sez. 2, Sentenza n. 1500 del 12/02/1998 (Rv. 512559 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Art. 41 "quinquies" della legge urbanistica - Norme in tema di distanze nei comuni sprovvisti di piano regolare - Carattere sostitutivo delle norme del regolamento edilizio - Conseguente carattere integrativo dell'art. 873 cod. civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512559-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

L'art. 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, che stabilisce fra l'altro le distanze minime da osservare tra costruzioni nei comuni ancora sprovvisti di piano regolatore, costituisce una disposizione in materia di distanze integrativa di quella dell'art. 873 del codice civile in quanto provvisoriamente sostitutiva delle norme dei regolamenti locali non ancora approvati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)