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Sez. L, Sentenza n. 626 del 26/01/1984 (Rv. 432887 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - LOCALI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - COSTITUZIONE DI DETTE RAPPRESENTANZE - VALIDITÀ - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1984-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432887-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - LOCALI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - COSTITUZIONE DI DETTE RAPPRESENTANZE - VALIDITÀ - REQUISITI.*

A norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ai fini della validità della Costituzione - nell'ambito precisato alle lettere a) e b) dello stesso articolo - di rappresentanze sindacali aziendali, è necessaria l'iniziativa dei lavoratori interessati. (nella specie, la C.S., in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto non provata la sussistenza di detto presupposto, reputando a tal fine insufficienti le sole comunicazioni di organi sindacali esterni). (V 6579/82, mass n 424220; (V 5057/81, mass n 415851; (V 2847/79, mass n 399167).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)