Sez. L, Sentenza n. 2693 del 03/05/1984 (Rv. 434732 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - LEGITTIMITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE - DEDUZIONE DELLA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI COME GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - LEGITTIMITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE - DEDUZIONE DELLA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI COME GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'art. 30 della legge n. 300 del 1970, mentre vincola l'imprenditore datore di lavoro alla concessione di permessi retribuiti ai lavoratori componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 della medesima legge, al fine di consentire il normale e regolare espletamento dell'attività sindacale, non preclude il potere-dovere dello imprenditore stesso di accertare l'effettiva e reale sussistenza dei presupposti di fatto che condizionano tale concessione, al fine di impedire l'abuso del corrispondente diritto e cioè comportamenti che, piegando la funzione sindacale a fini illegittimi o distorti, implicano uno sviamento della causa dell'attribuzione del relativo potere. Pertanto, ove il datore di lavoro abbia concesso i permessi richiesti omettendo di procedere a siffatto accertamento, non può ex post invocare il suddetto abuso come giustificato motivo di licenziamento, salvo che non provi essere stata la concessione carpita con dolo dal dipendente, in assenza di una situazione di fatto che legittimasse la richiesta.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)