Sez. L, Sentenza n. 2435 del 27/03/1990 (Rv. 466155 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA - NULLITÀ - CARATTERE RELATIVO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA - NULLITÀ - CARATTERE RELATIVO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Le nullità e le decadenze attinenti alle modalità di deduzione della prova testimoniale - di cui all'art. 244 cod. proc. civ. (che vale a precisare, nel rito del lavoro, cosa debba intendersi per indicazione specifica dei mezzi di prova ex art. 416 cod. proc. civ.) - hanno carattere relativo e quindi non sono rilevabili d'ufficio dal giudice salvo che, con riguardo alla concludenza delle prove stesse in relazione all'oggetto del giudizio, l'attività istruttoria richiesta si appalesi superflua. (V 3/88, mass n 456668; (V 8903/88, mass n 459090).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)