Sez. 3, Sentenza n. 1384 del 27/02/1980 (Rv. 404920 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RIVALUTABILITA AUTOMATICA DELLA SOMMA DOVUTA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DEBITORE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RIVALUTABILITA AUTOMATICA DELLA SOMMA DOVUTA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DEBITORE.*
In tema d'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica, in se, alcun risarcimento automatico (sotto il profilo del danno emergente) da attuarsi con la rivalutazione della somma dovuta, ma puo essere causa di danni maggiori di quelli coperti con la attribuzione degli interessi legali; pertanto, il creditore, che alleghi danno dalla mancata possibilita d'investimento del denaro, ha l'Obbligo di dimostrare il pregiudizio patrimoniale subito, valendosi, senza alcuna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova, in riferimento ad investimenti particolari specificamente programmati e resi impossibili dall'inadempimento del debitore. (Conf 3776/79, mass n 400219, sulla seconda parte; (Conf 3776/79, mass n 400218, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)