Sez. 1, Sentenza n. 31892 del 11/06/2026 Cc. (dep. 25/08/2026) Rv. 290408-01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - SANZIONI SOSTITUTIVE | Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Revocabilità in seguito ad applicazione di misura cautelare - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - SANZIONI SOSTITUTIVE
La sanzione sostitutiva di pena detentiva breve può essere revocata a seguito della sua mancata esecuzione ovvero a causa della violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ai sensi dell'art. 66 legge 24 novembre 1981 n. 689, e non anche in seguito all'applicazione nei confronti del condannato di una misura cautelare, trattandosi di evenienza che, ai sensi dell'art. 68 della citata legge, può determinare unicamente la sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva. (In motivazione, la Corte ha precisato che la revoca disposta per eventuali condotte del condannato inosservanti di prescrizioni non esplicitamente imposte, ovvero di generici obblighi gravanti su ogni consociato, si risolverebbe in una non consentita interpretazione analogica "in malam partem" della norma).
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 68, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 72 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST., Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)