Sez. L, Sentenza n. 3065 del 01/03/2003 (Rv. 560770 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Relazione di notifica - Attestazione dell'agente postale - Natura - Contestazione del relativo contenuto - Proposizione di querela di falso - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale (ove questi dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890) se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)