Sez. 1, Sentenza n. 19687 del 11/09/2009 (Rv. 610202 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - IN GENERE | Indennizzo dovuto per i beni perduti all'estero da cittadini e imprese italiane - Interessi moratori e maggior danno - Decorrenza - Dalla data della costituzione in mora - Interpretazione - Dalla domanda giudiziale - Ammissibilità - Da specifica domanda di pagamento proposta nel corso del procedimento amministrativo di liquidazione - Ammissibilità - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - IN GENERE
In tema di indennizzo dovuto per i beni perduti da cittadini e imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità italiana, di cui alla legge n. 135 del 1985, gli interessi moratori (e, ove dimostrato, il risarcimento del maggior danno) decorrono dalla data della costituzione in mora, cioè dalla domanda giudiziale ovvero da specifica domanda proposta nel corso del medesimo procedimento amministrativo di determinazione dell'indennizzo, anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali che lo concludono. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente escluso che valesse come atto di costituzione in mora una specifica domanda di pagamento proposta nel corso del procedimento di liquidazione dell'indennizzo, sebbene l'Amministrazione si fosse già pronunciata rigettando una precedente analoga domanda).
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1985 num. 135 art. 4, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)