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Sez. L, Ordinanza n. 672 del 05/09/1995 (Rv. 493899 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Termine breve di trenta giorni - Decorrenza - Termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Proposizione dell'istanza dopo il trentesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza - Oneri conseguenti dell'istante - Individuazione - Mancata prova della data di comunicazione - Conseguenze - Istanza nei confronti del contumace - Termine di proposizione dell'istanza - Decorrenza.
Stato
decisa il 1995-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493899-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI

Il secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ. fissa, per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza, il solo termine "breve" di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, avente carattere perentorio, senza prevedere, invece, il termine "lungo" (annuale), il quale, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., riguarda altre impugnazioni (appello, ricorso per cassazione e revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ.). Pertanto, chi ha proposto l'istanza di regolamento di competenza dopo il decorso di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ha l'onere di documentare la data di comunicazione ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., o l'eventuale mancanza di ogni rituale comunicazione del deposito della sentenza, onde consentire alla S.C. di accertare l'ottemperanza al perentorio termine di legge. Se la data di comunicazione della sentenza non sia comprovata, i trenta giorni di cui all'art. 47 cod. proc. civ., non possono che farsi decorrere dalla data di pubblicazione, nella quale viene, peraltro, individuato il "dies a quo" ai fini dell'impugnazione con istanza di regolamento di competenza nei confronti del contumace, il quale non è destinatario della comunicazione del deposito della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)