Sez. 1, Sentenza n. 22492 del 19/10/2006 (Rv. 592795 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Presupposti - Atto amministrativo emanato in carenza di potere - Precedente giudicato amministrativo di annullamento - Efficacia preclusiva - Insussistenza - Fondamento - Eccezioni - Controversia con la P.A. emanante - Erroneo accoglimento da parte del giudice amministrativo della domanda di annullamento fondata sulla carenza di potere.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
La disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario non incontra alcuna preclusione per effetto del giudicato amministrativo di rigetto della domanda di annullamento, il quale non ha ad oggetto la declaratoria di legittimità dell'atto, né gli accertamenti compiuti per pervenire a tale risultato, ma solo la mancanza nel ricorrente del diritto ad ottenerne l'annullamento, e comunque, pur coprendo il dedotto ed il deducibile, si riferisce a vizi necessariamente riconducibili alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, laddove il motivo d'invalidità che legittima la disapplicazione è rappresentato dalla carenza di potere dell'autorità che ha emanato l'atto, ed è quindi estraneo all'area di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, non sostanziando una domanda di annullamento, ma di nullità radicale e/o di inesistenza del provvedimento. A questa regola fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui relativamente alla legittimità dell'atto amministrativo sia prospettabile l'intervenuta formazione di un giudicato tra le parti, in quanto la disapplicazione sia stata richiesta in un giudizio di cui sia parte la P.A., nei confronti della quale sia stata precedentemente proposta la domanda di annullamento dinanzi al giudice amministrativo, nonché l'ipotesi, avente carattere patologico, in cui la carenza di potere sia stata dedotta come motivo d'invalidità dinanzi al giudice amministrativo, il quale lo abbia erroneamente esaminato nel merito e rigettato, con sentenza passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)