diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 60 del 08/01/2003 (Rv. 559459 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Esercizio del potere di disapplicazione - Giudicato intervenuto in sede di giudizio amministrativo, in contraddittorio delle parti, sulla legittimità dell'atto - Disapplicazione dell'atto - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559459-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

L'esercizio da parte del giudice ordinario del potere di disapplicare un atto della Pubblica amministrazione è precluso, qualora la legittimità dell'atto sia stata accertata dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, resa nel contraddittorio delle parti (Nella specie, l'atto amministrativo era stato annullato dalla Pubblica amministrazione in sede di esercizio del potere di autotutela e l'atto di autotutela, a sua volta, era stato annullato dal giudice amministrativo, con sentenza passata in giudicato resa in un giudizio svoltosi tra le stesse parti del giudizio civile).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)