Sez. 2, Sentenza n. 2213 del 04/02/2005 (Rv. 578775 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Esercizio del potere di disapplicazione - Giudicato intervenuto in sede di giudizio amministrativo, in contraddittorio delle parti, sulla legittimità dell'atto - Disapplicazione dell'atto - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
L'esercizio da parte del giudice ordinario del potere di disapplicare un atto della P.A. è precluso qualora la legittimità dell'atto sia stata accertata dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, resa nel contraddittorio delle parti. (Nella specie, in una controversia in materia di distanze legali, relativa alla illegittimità di due provvedimenti di sospensione dei lavori e diffida a demolire, adottati dal sindaco senza considerare che i lavori erano eseguiti sulla base di una autorizzazione qualificabile come nuova licenza edilizia anzichè mera variante di una precedente, la Corte Cass. ha precisato che la preclusione da giudicato esterno si riferiva anche a quest'ultima valutazione, in quanto estesa a tutte le questioni che avevano formato oggetto di valutazione del precedente giudice e che ne costituivano antecedente logico e giuridico).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)