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Sez. 1, Sentenza n. 29087 del 11/07/2006 Cc. (dep. 10/08/2006) Rv. 235417 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Cumulo - Sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. - Reiezione dell'istanza di misure alternative - Ulteriore sospensione - Esclusione - Pena complessiva rientrante nei limiti previsti per la sospensione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235417-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

La sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma settimo, cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, qualora già disposta in relazione ad alcuna delle condanne oggetto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione al successivo provvedimento che inglobi il precedente nell'ipotesi in cui la domanda di misura alternativa sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti in cui la sospensione stessa é imposta. (In motivazione la Corte osserva che, una volta operato il cumulo, di per sé obbligatorio, l'espressione "stessa condanna", contenuta nell'art. 656, comma settimo, cod. proc. pen., deve essere intesa come una delle condanne comprese nel cumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutte le condanne come se fossero riferibili ad un unico titolo esecutivo, costituito appunto dal provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, preclude di porre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine di consentire che, autonomamente considerate, possano essere sospese, a norma dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. o perché non eccedono i limiti temporali di legge ovvero perché a qualcuna di esse non é riferibile una specifica sospensione precedente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)