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Sez. 6, Sentenza n. 24245 del 03/04/2003 Cc. (dep. 04/06/2003) Rv. 225577 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. disposta in relazione a cumulo - Reiezione dell'istanza di misure alternative - Successivo cumulo inglobante il precedente - Ulteriore sospensione - Esclusione - Pena complessiva rientrante nei limiti previsti per la sospensione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225577-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

La sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta in relazione ad alcune delle condanne oggetto di cumulo, non lo può più essere in relazione a successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa relativa al primo sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti in cui la sospensione stessa è imposta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)