Sez. U, Sentenza n. 2157 del 01/03/1988 (Rv. 458003 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - TASSA DI SBARCO - TASSE PORTUALI SULLO SBARCO ED IMBARCO DI MERCI IN DETERMINATI PORTI - CONTROVERSIA PROMOSSA DA IMPRENDITORE AL FINE DI DENUNCIARE LA ILLEGITTIMITÀ DEL D.P.R. 12 MAGGIO 1977 EMANATO PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TASSE E SULLE PROCEDURE E CRITERI DI APPLICAZIONE, NONCHÉ DI CIRCOLARI MINISTERIALI IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DI DETTE NORME E DI NOTA DEL COMPETENTE UFFICIO DOGANALE RICHIEDENTE IL PAGAMENTO DELLE TASSE MEDESIME - POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - TASSA DI SBARCO - TASSE PORTUALI SULLO SBARCO ED IMBARCO DI MERCI IN DETERMINATI PORTI - CONTROVERSIA PROMOSSA DA IMPRENDITORE AL FINE DI DENUNCIARE LA ILLEGITTIMITÀ DEL D.P.R. 12 MAGGIO 1977 EMANATO PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TASSE E SULLE PROCEDURE E CRITERI DI APPLICAZIONE, NONCHÉ DI CIRCOLARI MINISTERIALI IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DI DETTE NORME E DI NOTA DEL COMPETENTE UFFICIO DOGANALE RICHIEDENTE IL PAGAMENTO DELLE TASSE MEDESIME - POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Con riguardo alle tasse portuali sullo sbarco ed imbarco di merci in determinati porti, di cui alla legge 5 maggio 1976 n. 355, la controversia promossa dall'imprenditore, che abbia effettuato dette operazioni, al fine di denunciare l'illegittimità del d.P.R. 12 maggio 1977, emanato (in attuazione dell'art. 1 della citata legge) per la Determinazione della misura delle tasse e delle procedure e criteri di applicazione, nonché di circolare ministeriale, rivolta agli uffici finanziari inferiori, in tema di interpretazione di dette norme, ed infine di nota con cui il competente ufficio doganale abbia preteso il pagamento delle tasse medesime, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, considerato che la causa investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto tributario costituito per effetto del verificarsi delle situazioni contemplate dalla legge, e rispetto al quale quella nota doganale configura atto estrinsecativo della pretesa impositiva, che il menzionato decreto presidenziale, avente natura di atto generale amministrativo di normazione secondaria, resta sindacabile e disapplicabile dal medesimo giudice ordinario in quanto lesivo di detti diritti soggettivi, e che inoltre la citata circolare ministeriale integra atto meramente interno dell'amministrazione, privo di ogni incidenza sul rapporto tributario. (V 5684/84, mass n 437357; (V 880/84, mass n 433082; (V 727/75, mass n 374069).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1974 num. 47, Legge 16/04/1974 num. 117, Legge 05/05/1976 num. 355, DPR 12/05/1977
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)