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Sez. 3, Sentenza n. 2168 del 30/07/1963 (Rv. 263309 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - PLURALITA DI ACQUIRENTI PER PARTI SEPARATE - NECESSITA DI UNO DI ESSI - RILEVANZA AUTONOMA.*
Stato
decisa il 1963-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263309-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - PLURALITA DI ACQUIRENTI PER PARTI SEPARATE - NECESSITA DI UNO DI ESSI - RILEVANZA AUTONOMA.*

Se, per atto tra vizi, l'originario locatore aliena per parti distinte la proprieta della res locata (sia pure se considerata come unita funzionale, appartamento, dagli originari contraenti della locazione) il contratto locatizio si scinde in tanti distinti rapporti quanti sono i soggetti che, a seguito del trasferimento per parti distinte vengono ad assumere, a norma degli artt 1599 e 1602 cod civ, la qualita di locatori. Pertanto, se per uno soltanto dei locatori per parti distinte e separate si verifica una causa di risoluzione o di cessazione del contratto (nella specie, decadenza del conduttore dalla proroga legale per l'insorgenza di uno stato di necessita nei confronti dell'acquirente d'una parte dell'immobile) essa opera indipendentemente dalla posizione soggettiva dell'altro, limitatamente S'intende, alla parte da lui acquistata. (V 205'57 3961'56).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)