Sez. 3, Sentenza n. 1105 del 05/02/1997 (Rv. 502230 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Alienazione di una porzione autonoma e distinta del fondo - Scissione del rapporto di affitto - Pluralità di rapporti - Diritto di ripresa - Condizioni e limiti.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
Il principio in materia di locazione, secondo il quale nella ipotesi di successione a titolo particolare nella proprietà di parti autonome e distinte della cosa locata il contratto di locazione (nel quale per legge subentrano gli acquirenti della cosa locata) si scinde in tanti distinti rapporti, quanti sono i soggetti che assumono la qualità di locatori, con l'effetto che ogni successore a titolo particolare può autonomamente agire per la risoluzione o la cessazione del contratto, limitatamente alla porzione acquistata e indipendentemente dalla posizione assunta dagli altri locatori, si applica anche in materia di affitto agrario ed anche se tra le varie porzioni immobiliari vi è interdipendenza funzionale (nella fattispecie concreta, in applicazione del principio indicato, è stata accolta la domanda di ripresa, proposta ai sensi dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203 dall'acquirente per donazione di una porzione autonoma e distinta del fondo, concesso originariamente in affitto con un unico contratto e considerato dagli originari contraenti come una sola unità funzionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)