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Sez. 2, Sentenza n. 5223 del 17/10/2000 Cc. (dep. 05/12/2000) Rv. 217888 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE | Dell'estensore - Mancanza - Inesistenza - Estinzione dell'inesistenza al dispositivo - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217888-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE

La sentenza (intesa come atto documentale della decisione, comprensivo della relativa motivazione, formato nella fase successiva alla deliberazione) deve ritenersi inesistente se priva della sottoscrizione dell'estensore, senza che tale inesistenza possa comunicarsi al dispositivo, nel quale risulta già espressa la decisione del giudice; ne consegue che, dovendosi ritenere senza effetti nel mondo giuridico un atto privo di sottoscrizione e perciò non attribuibile ad alcun soggetto, la sentenza carente di sottoscrizione deve essere riprodotta con la data di pronuncia del dispositivo, nonché sottoscritta e depositata dal giudice che l'ha pronunciata. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice "a quo" per una nuova redazione della sentenza-documento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)