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Sez. L, Sentenza n. 3082 del 09/05/1981 (Rv. 413649 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IRRIPETIBILITA DEI PAGAMENTI - CONDIZIONI - INDEBITO PAGAMENTO DA PARTE DELL'INPS DIPESO DALLA MANCATA CONOSCENZA DI UN FATTO SOPRAVVENUTO MODIFICATIVO DEL TITOLO ORIGINARIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DA PARTE DELLA FIGLIA DELL'ASSICURATA AVENTE DIRITTO AD ASSEGNO INTEGRATIVO.*
Stato
decisa il 1981-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413649-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IRRIPETIBILITA DEI PAGAMENTI - CONDIZIONI - INDEBITO PAGAMENTO DA PARTE DELL'INPS DIPESO DALLA MANCATA CONOSCENZA DI UN FATTO SOPRAVVENUTO MODIFICATIVO DEL TITOLO ORIGINARIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DA PARTE DELLA FIGLIA DELL'ASSICURATA AVENTE DIRITTO AD ASSEGNO INTEGRATIVO.*

Nella disciplina prevista dal terzo comma dell'art 80 del RD 28 agosto 1924 n 1422 (regolamento per l'esecuzione del RD 30 dicembre 1923 n 3184 sull'Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita e la vecchiaia) - che, in deroga al principio generale della ripetibilita dell'indebito oggettivo, sancisce l'irripetibilita dei pagamenti effettuati in conseguenza di errori non dovuti a dolo dell'interessato e non rilevati in Sede di assegnazione della pensione o di controllo sulla liquidazione della stessa - non rientra il caso in cui l'indebito pagamento da parte dell'INPS sia dipeso non gia da un errore nella fase di Costituzione del diritto alla prestazione assicurativa, bensi dalla mancata conoscenza, da parte dell'istituto medesimo, di un fatto sopravvenuto modificativo del titolo originario (nella specie, raggiungimento della maggiore eta da parte della figlia a carico dell'assicurata, alla quale era stato riconosciuto l'assegno integrativo). (V 3680/78, mass n 393200; (V 2017/78, mass n 391377).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)