Sez. L, Sentenza n. 3680 del 22/07/1978 (Rv. 393200 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ESTINZIONE DEL DIRITTO A RICEVERE LA PENSIONE O UNA MAGGIORAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DELLA CAUSA - RISCOSSIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA EX ART 80 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON IL RD N 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ESTINZIONE DEL DIRITTO A RICEVERE LA PENSIONE O UNA MAGGIORAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DELLA CAUSA - RISCOSSIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA EX ART 80 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON IL RD N 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITA.*
Qualora il pensionato non ottemperi all'Obbligo ex art 5 della legge n 55 del 1958 ed art 2 della legge n 1338 del 1962, omettendo di comunicare all'INPS il verificarsi di una situazione che ha fatto venire meno il suo diritto a percepire la pensione o una maggiorazione della medesima, ed abbia continuato a percepire ugualmente la prestazione, si versa, da parte del pensionato, in una ipotesi di indebito oggettivo, rientrante nella previsione normativa di cui all'art 2033 cod civ, che legittima l'INPS alla ripetizione di indebito. Tale situazione non rientra nella disciplina prevista dallo art 80, comma terzo, del regolamento approvato con RD 28 agosto 1924 n 1422, per l'esecuzione del RD 30 dicembre 1923 n 3184, sulla Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita e la vecchiaia, che regola la diversa fattispecie, in cui l'INPS sia incorsa in errore nella liquidazione della pensione, allo scopo di temperare nei confronti dell'assicurato gli effetti della rettificazione di tale errore. (V 3670/76, mass n 382395; (V 1584/73, mass n 364412; (V 1214/73, mass n 363765; (V 1217/69, mass n 339827).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 55 art. 5, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)