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Sez. L, Sentenza n. 2017 del 28/04/1978 (Rv. 391377 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DEFINITIVITA EX ART 80 DEL RD N 1422 DEL 1924 - CONDIZIONI - OMESSA DOLOSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO DI UN FATTO SOPRAVVENUTO ALL'ORIGINARIA LIQUIDAZIONE - RIPETIBILITA DELLE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE.*
Stato
decisa il 1978-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391377-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DEFINITIVITA EX ART 80 DEL RD N 1422 DEL 1924 - CONDIZIONI - OMESSA DOLOSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO DI UN FATTO SOPRAVVENUTO ALL'ORIGINARIA LIQUIDAZIONE - RIPETIBILITA DELLE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE.*

L'art 80 del RD 28 agosto 1924, n 1422, il quale stabilisce che la assegnazione della pensione diviene definitiva se nel termine di un anno il comitato esecutivo centrale dell'istituto non la rettifica per errori di liquidazione, riguarda solo l'ipotesi della ripetizione, da parte dell'INPS, di somme indebitamente corrisposte per errori verificatisi nella fase di liquidazione della pensione, che non siano provocati da dolo dell'assicurato: esso non puo trovare, percio, applicazione nel caso di omessa dolosa comunicazione da parte del pensionato di un fatto sopravvenuto all'originaria liquidazione della pensione (nella specie: concessione di un'altra pensione). (Conf 3670/76, mass n 382395).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 55 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)