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Sez. 1, Sentenza n. 12513 del 23/11/1992 (Rv. 479676 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Controversie - Composizione in via amministrativa - In genere | Controversia - Definizione in via amministrativa - Determinazione della P.A. - Ritardo - Appaltatore - Diritti - Tutela in sede giurisdizionale - Ammissibilità - Assegnazione di un termine o messa in mora della P.A. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479676-01

Opere pubbliche (appalto di) - Controversie - Composizione in via amministrativa - In genere

In tema di appalto di opere pubbliche, nel regime anteriore alla entrata in vigore della legge 10 dicembre 1981 n. 741, le disposizioni dettate dagli artt. 42, 44 e 47 del capitolato generale approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per cui le domande dell'appaltatore volte a far valere pretese scaturenti dal contratto non sono proponibili davanti agli arbitri o al giudice ordinario se prima non si sia avuta la definizione della controversia in sede amministrativa, vanno applicate alla luce del principio generale, valido anche per il collaudo, che la pubblica amministrazione è tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto delle norme dettate dagli artt. 1374 e 1375 cod. civ. e non può pertanto ritardare "sine die" le sue determinazioni paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, di tal ché, trascorso il tempo normalmente e ragionevolmente necessario in relazione alle effettive esigenze dell'esame valutativo, il non aver adottato alcun provvedimento denuncia per sè il rifiuto dell'amministrazione ed il suo inadempimento e l'appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti senza necessità di mettere preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 42, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 44, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)