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Sez. 3, Sentenza n. 2273 del 06/06/1975 (Rv. 376092 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - ARBITRATO RITUALE - PERIZIA CONTRATTUALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376092-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - ARBITRATO RITUALE - PERIZIA CONTRATTUALE - DIFFERENZE.*

Al fine di identificare, nelle singole specie, l'esistenza di un arbitrato rituale ovvero di un arbitrato irrituale oppure di una perizia contrattuale, e fondamentale l'indagine sulla volonta dei compromittenti. Precisamente, si ha un arbitrato rituale quando questa e diretta a conferire all'arbitro o agli arbitri l'incarico di risolvere determinate o determinabili controversie, che sono insorte o possono insorgere tra loro, essenzialmente con gli stessi poteri ed obblighi e con gli stessi effetti della funzione giurisdizionale. Invece, si ha un arbitrato irrituale quando al terzo o ai terzi si affida, normalmente attraverso un mandato collettivo, il compito di definire in via negoziale le contestazioni, insorte tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o mediante un negozio di mero accertamento, l'una e l'altro direttamente riconducibili alla volonta dei mandanti e da valere come contratto da questi concluso, dato che essi S'impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volonta. Infine, si ha una perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo o ai terzi, scelti per la loro particolare Competenza tecnica, non gia la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico, che preventivamente S'impegnano di accettare come diretta espressione della loro Determinazione volitiva. (V 2681/72, mass n 360298; 322/72, mass n 356190; (V 2738/70, mass n 349206).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)