Sez. 2, Sentenza n. 3767 del 29/12/1971 (Rv. 355592 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - FINALITA - TUTELA DELLA PARTE SOGGETTA ALL'EVENTO INTERRUTTIVO - MANCATA DECLARATORIA DELL'INTERRUZIONE - ECCEPIBILITA AD OPERA DI PARTI DIVERSE - PRECLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - FINALITA - TUTELA DELLA PARTE SOGGETTA ALL'EVENTO INTERRUTTIVO - MANCATA DECLARATORIA DELL'INTERRUZIONE - ECCEPIBILITA AD OPERA DI PARTI DIVERSE - PRECLUSIONE.*
Le norme sull'interruzione del processo per morte o perdita di capacita della parte, o per morte o impedimento del procuratore, sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti tali eventi si siano verificati. Pertanto e legittimata a dolersi dell'omessa pronunzia di interruzione del processo soltanto la parte che dall'evento puo essere pregiudicata, e gli eredi di essa, non le altre parti le quali nessun pregiudizio hanno risentito dalla irrituale prosecuzione del processo e quindi non possono far valere la detta omissione come motivo di nullita della sentenza che cio nonostante sia stata pronunziata. (Conf 1381'68, mass n 332991; V 2155'70, mass n 348294).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)