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Sez. L, Sentenza n. 2797 del 24/03/1999 (Rv. 524512 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Passaggio dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette alle dipendenze dei concessionari dei servizi di riscossione dei tributi - Disposizioni limitative ex art 122 d. P. R. n. 43/1988 - Migliori inquadramenti successivi all'entrata in vigore del citato d. P. R. - Previsione da parte di contratto collettivo aziendale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa a contratto integrativo aziendale per dipendenti del Banco di Napoli.
Stato
decisa il 1999-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524512-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In materia di continuazione del rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 122 del d. P. R. n. 43 del 1988, non è opponibile al nuovo concessionario il migliore inquadramento che sia acquisito dal lavoratore interessato successivamente all'entrata in vigore del citato decreto per effetto di un contratto collettivo aziendale, poiché l'art. 122, terzo comma, lett. b), che fa salvi i successivi miglioramenti di trattamento economico e di inquadramento dovuti in applicazione di norme contrattuali collettive, stante la sua "ratio" di prevenire indiscriminate lievitazioni di oneri ricadenti esclusivamente sui concessionari subentranti, presuppone l'intervento di una contrattazione collettiva stipulata in sede nazionale, più affidabile in quanto interessante diversi datori di lavoro. (Fattispecie relativa a norma sull'inquadramento di dipendenti esattoriali del Banco di Napoli contenuta nel contratto integrativo aziendale 12 dicembre 1989).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)