Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013 (Rv. 628674 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Procura alle liti - Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 - "Apostille" autenticata non in lingua italiana - Validità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO
E valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da notaio in un paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, corredato dalla cd. "apostille", contestualmente autenticata ancorché non in lingua italiana, atteso che l'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., prescrivendone l'uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 122 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123, Tratt. Internaz. 05/10/1961
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)