Sez. L, Sentenza n. 15915 del 28/07/2005 (Rv. 583376 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla computabilità nella retribuzione di determinati emolumenti previsti dal contratto collettivo dei dipendenti Italcable.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, in riferimento all'art. 18, terzo comma, del contratto collettivo per i dipendenti Italcable, aveva ritenuto che la contrattazione collettiva avesse scelto di escludere dalla definizione contrattuale di retribuzione emolumenti percepiti continuativamente quali la maggiorazione per lavoro notturno e quella per lavoro domenicale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)