Sez. L, Sentenza n. 2722 del 04/05/1984 (Rv. 434768 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DETERMINAZIONE - PRINCIPIO DELL'INFRAZIONABILITÀ DEL RAPPORTO - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE (PASSAGGIO DALLE CATEGORIE DEL PERSONALE AVVENTIZIO A QUELLA DEL PERSONALE STRAORDINARIO O DI RUOLO).*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DETERMINAZIONE - PRINCIPIO DELL'INFRAZIONABILITÀ DEL RAPPORTO - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE (PASSAGGIO DALLE CATEGORIE DEL PERSONALE AVVENTIZIO A QUELLA DEL PERSONALE STRAORDINARIO O DI RUOLO).*
Il principio dell'infrazionabilità di un determinato unico rapporto di lavoro subordinato ai fini del computo dell'indennità di anzianità è applicabile a favore del personale dipendente da aziende che esercitano il pubblico servizio di trasporto ed anche nel caso di passaggio del medesimo dalla categoria del personale avventizio, prevista dal R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2311, alla categoria del personale straordinario o di ruolo, prevista dallo art. 8 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, posto che tale passaggio costituisce una semplice vicenda evolutiva del rapporto di lavoro e non comporta perciò la separazione dei periodi e l'instaurazione di rapporti diversi e autonomi. (V 6419/81, mass n 417231; (Conf 4604/77, mass n 388213; (Conf 3439/73, mass n 367425).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2311, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)