Sez. L, Sentenza n. 704 del 24/01/1998 (Rv. 511912 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE | Inabilità indennizzabile - Grado minimo - Inabilità superiore al 10 per cento ma inferiore all'11 per cento - Indennizzabilità - Sussistenza - Arrotondamento all'11 per cento per il computo della rendita - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE
In materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, in relazione all'apparente discordanza tra la parte dell'art. 74, secondo comma, del testo unico (d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), che richiede la riduzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento, per l'indennizzabilità delle inabilità permanenti derivanti sia da infortunio sul lavoro, sia anche da malattia professionale (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1977, che ha dichiarato illegittima la previsione di una soglia superiore per questo secondo tipo di eventi assicurati), e la parte successiva dello stesso comma, che fa riferimento a gradi di inabilità a partire dall'undici per cento, nel dettare, per scaglioni, le modalità di determinazione della rendita spettante all'assicurato, va valorizzato ai fini interpretativi il tenore letterale della prima parte della disposizione e deve, quindi, ritenersi indennizzabile l'inabilità che superi anche di un decimo di punto (o di frazione minore) la percentuale del dieci per cento; correlativamente, la seconda parte del comma va intesa nel senso che tutte le inabilità comprese tra il 10 e l'11 per cento vanno arrotondate a quest'ultima misura ai fini della quantificazione della rendita.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)