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Sez. 6, Sentenza n. 29702 del 10/04/2003 Ud. (dep. 16/07/2003) Rv. 225485 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA | Provvedimento dichiarativo della latitanza - Presupposti - Applicazione dei criteri previsti per l'irreperibilità - Esclusione - Elementi informativi acquisiti successivamente - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225485-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA

Il provvedimento che dichiara la latitanza presuppone il verbale di vane ricerche, che la polizia giudiziaria redige a seguito della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo specifico le indagini svolte nei luoghi in cui si presume l'imputato possa trovarsi, senza essere vincolata, quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità. Detto provvedimento è subordinato al ritenuto carattere esaustivo delle ricerche eseguite, sulla base di una valutazione ispirata a un criterio di certezza "rebus sic stantibus", cioè con riferimento alla situazione concreta accertata in quel momento, senza che possano rilevare, ai fini della sua legittimità, e quindi delle notificazioni in virtù di esso eseguite, le eventuali informazioni successivamente pervenute.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)