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Sez. 1, Sentenza n. 9703 del 29/09/1998 (Rv. 519231 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI | Interessi moratori ex art.1224, comma primo, cod. civ. - Funzione - Domanda di accertamento del diritto al maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. - Conseguente rivalutazione del credito - Interessi sulla somma rivalutata - Decorrenza dalla data di liquidazione di tale somma.
Stato
decisa il 1998-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519231-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI

Nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi moratori accordati al creditore ai sensi del comma primo dell'art. 1224 cod. civ. hanno funzione risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta. Pertanto, qualora, in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno ai sensi del comma secondo del citato art. 1224 cod. civ., si provveda alla rivalutazione del credito, non possono essere pretesi gli interessi moratori sulla somma rivalutata, poiché in tal caso si verificherebbe l'effetto di far ricevere due volte al creditore la liquidazione dello stesso danno. Solo a partire dalla data della liquidazione, spettano gli interessi sulla intera somma liquidata, perché da tale momento questa costituisce un tutto inscindibile, e deve, quindi, essere considerata unitariamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)