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Sez. 3, Sentenza n. 4316 del 24/07/1982 (Rv. 422288 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO - PURGAZIONE DELLA MOROSITÀ EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422288-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO - PURGAZIONE DELLA MOROSITÀ EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

In tema di affitto di fondi rustici, l'art. 4 quinto comma della legge 10 dicembre 1973 n. 814, nel prevedere la concessione di un termine di grazia per la sanatoria della morosità nel pagamento del canone, si riferisce esclusivamente al canone dovuto per le annate agrarie contemplate nei precedenti commi dello stesso articolo (1970/71, 1971/72, 1972/73). (V 5986/80, mass n 409766; (V 2309/79, mass n 398649).*

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)