Sez. L, Sentenza n. 2309 del 23/04/1979 (Rv. 398649 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITA - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA PREVISTO DALL'ART 4, ULTIMO COMMA DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITA - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA PREVISTO DALL'ART 4, ULTIMO COMMA DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Il termine di grazia per la sanatoria della morosita nel pagamento del canone di affitto, previsto dall'art 4 ultimo comma legge 10 dicembre 1973 n 814 deve essere concesso solo se la morosita si riferisce all'Obbligo di pagamento del canone per le annate agrarie 1970/71, 1971/72 e 1972/73, previste dai precedenti commi dello stesso articolo. (Conf 264/79, mass n 396334; (Conf 4272/78, mass n 393922; (contra 1985/78, mass n 391347).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)