Sez. 4, Sentenza n. 31665 del 25/06/2024 Ud. (dep. 02/08/2024) Rv. 286871-03
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITA' - IN GENERE | Reato omissivo colposo commesso all'estero - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITA' - IN GENERE
Il reato omissivo colposo si considera commesso nello Stato, in applicazione del principio di territorialità della legge penale di cui all'art. 6, comma secondo, cod. pen., nel caso in cui abbia avuto luogo in tale territorio anche una parte soltanto della omissione causativa dell'evento. (In applicazione del principio, la Corte, in un caso di omicidio colposo con violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro, il cui evento si era verificato all'estero, ha ritenuto che per l'affermazione della giurisdizione italiana sia sufficiente che sul territorio nazionale si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, pur se priva dei requisiti di idoneità e univocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella svoltasi all'estero).
Cod. Pen. art. 6 com. 2, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)