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Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 03/10/2013 Ud. (dep. 20/03/2014) Rv. 259486 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Reato commesso in parte all'estero - Riciclaggio - Giurisdizione del giudice italiano - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259486-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE

In tema di riciclaggio commesso in parte all'estero, va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la giurisdizione italiana in un caso nel quale il trasferimento e l'investimento di denaro contante in prodotti finanziari e immobili acquistati all'estero era stato preceduto dalla commissione in Italia, oltre che del delitto presupposto di traffico di stupefacenti, di condotte funzionali all'acquisizione della documentazione di comodo, allegata a giustificazione della provenienza delle somme investite fuori del territorio nazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6 bis, Cod. Pen. art. 648 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)