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Sez. 6, Sentenza n. 56953 del 21/09/2017 Ud. (dep. 20/12/2017) Rv. 272220 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Reato commesso in parte all'estero - Giurisdizione del giudice italiano - Consumazione nel territorio dello Stato - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272220-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE

Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminoso; tale connotazione, tuttavia, non può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, i quali avevano escluso che l'unica azione avvenuta con certezza in Italia, costituita dal viaggio degli imputati in Svizzera, ove avevano realizzato i reati contestati, potesse considerarsi un frammento della condotta rilevante al fine di radicare la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, cod. pen., non sussistendo alcun apprezzabile collegamento con l'attività illecita posta in essere, in assenza di elementi ulteriori tali da connotare tale trasferimento come condotta prodromica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)