Sez. 3, Sentenza n. 15033 del 27/11/2001 (Rv. 550626 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge - Somme dovute dal concedente in restituzione - Debito di valuta - Configurabilità - Rivalutazione - Prova del maggior danno oltre gli interessi - Onere del creditore.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE
In tema di contratti di affitto a coltivatore diretto, e di crediti da questi nascenti, non si applica l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. Pertanto, configurando le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge un credito di valuta, ai fini della loro rivalutazione il creditore è tenuto, a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)