Sez. 3, Sentenza n. 4621 del 17/07/1986 (Rv. 447349 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PAGAMENTO IN MISURA SUPERIORE A QUELLA STABILITA PER LEGGE - SOMME DOVUTE DAL CONCEDENTE IN RESTITUZIONE - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - RIVALUTAZIONE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO OLTRE GLI INTERESSI - ONERE DEL CREDITORE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PAGAMENTO IN MISURA SUPERIORE A QUELLA STABILITA PER LEGGE - SOMME DOVUTE DAL CONCEDENTE IN RESTITUZIONE - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - RIVALUTAZIONE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO OLTRE GLI INTERESSI - ONERE DEL CREDITORE.*
Le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge, configurano un credito di valuta con la conseguenza che ai fini della loro rivalutazione, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali, a norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)