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Sez. 3, Sentenza n. 3782 del 02/05/1997 (Rv. 504017 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Contratto di locazione ad uso abitativo - Durata e canone - Clausole in contrasto con disposizioni della legge sull'equo canone - Nullità - Illiceità del contratto - Contratto di locazione stipulato con conduttore apparente allo scopo di eludere la suddetta nullità - Simulazione relativa del contratto - Sostituzione di diritto delle clausole nulle - Prova per testi delle parti contraenti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504017-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE

La nullità delle clausole del contratto di locazione per uso abitativo in contrasto con le disposizioni della legge sull'equo canone relative alla durata e alla misura del canone, essendo espressamente sancita dall'art. 79 della detta legge in considerazione dello scopo di tutela delle primarie esigenze abitative perseguite dalla legge stessa configura un ipotesi di illiceità del contratto. Ne consegue che il contratto concluso con un conduttore apparente, allo scopo di eludere tale nullità (così come il contratto di locazione stipulato con l'effettivo conduttore, apparentemente secondo un tipo contrattuale non soggetto a limitazioni di canone o di durata) realizza una fattispecie negoziale relativamente simulata, che a norma dell'art. 1417 cod. civ. è dato alle parti di provare per testimoni allo scopo di far valere il contratto dissimulato nel quale le clausole nulle sono sostituite di diritto da quelle previste dalla cit. legge 392.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)