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Sez. 3, Sentenza n. 8501 del 13/07/1992 (Rv. 478166 - 01)

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - Parziale | Contratto di locazione ad uso abitativo - Durata e canone - Clausole in contrasto con le disposizioni della legge sull'equo canone - Nullità - Illiceità del contratto - Contratto di locazione stipulato con durata e canone diversi da quelli legali per eludere la suddetta nullità - Simulazione relativa del contratto - Sostituzione di diritto delle clausole nulle - Validità del contratto dissimulato - Prova per testi delle parti contraenti ex art. 1417 cod. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478166-01

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - Parziale

La nullità delle clausole del contratto locativo per uso abitativo in contrasto con le disposizioni della legge sull'equo canone relative alla durata ed al canone, essendo espressamente sancita dall'art. 79 della detta legge in considerazione dello scopo di tutela delle primarie esigenze abitative perseguite dalla predetta legge, configura una ipotesi di illiceità del contratto. Ne consegue che il contratto di locazione stipulato per eludere tale nullità, con la previsione di durata e misura del canone, diverse, da quelle legali, realizza una fattispecie negoziale simulata relativamente, che, ai sensi dell'art. 1417 cod. civ., è dato alle parti contraenti di provare con testimoni per far valere il contratto dissimulato, in cui le clausole nulle sono sostituite di diritto da quelle previste dalla legge n. 392 del 1978.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)