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Sez. L, Sentenza n. 645 del 26/01/1988 (Rv. 457096 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTO A TERMINE PER LE COSIDDETTE PUNTE STAGIONALI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - FUNZIONE - INDAGINI GIUDIZIALI SULLE CONDIZIONI E SUL PERIODO DI AMMISSIONE ALL'ASSUNZIONE A TERMINE - PRECLUSIONE - LIMITI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - DEL LAVORATORE SULL'ILLECEITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE - OGGETTO - PROROGA DELL'INIZIALE TERMINE FINO A COPRIRE TUTTO IL PERIODO DI AMMISSIONE - INFLUENZA SU DETTA DISCIPLINA DELL'ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457096-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTO A TERMINE PER LE COSIDDETTE PUNTE STAGIONALI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - FUNZIONE - INDAGINI GIUDIZIALI SULLE CONDIZIONI E SUL PERIODO DI AMMISSIONE ALL'ASSUNZIONE A TERMINE - PRECLUSIONE - LIMITI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - DEL LAVORATORE SULL'ILLECEITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE - OGGETTO - PROROGA DELL'INIZIALE TERMINE FINO A COPRIRE TUTTO IL PERIODO DI AMMISSIONE - INFLUENZA SU DETTA DISCIPLINA DELL'ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo al contratto a termine - al quale può far ricorso l'imprenditore per far fronte all'incremento dell'attività nelle cosiddette punte stagionali, così come contemplato dalle leggi n. 18 del 1978, n. 738 del 1978, n. 598 del 1979 e, da ultimo, dalla legge n. 79 del 1983, che hanno ampliato le previsioni della legge n. 230 del 1962 - la previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro ha la funzione di accertamento preventivo della necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico in un determinato arco di tempo. Ne discende che - una volta intervenuto tale provvedimento - è precluso all'autorità giudiziaria ordinaria ogni indagine di merito sulle condizioni e sul periodo di ammissione all'assunzione a termine, salvo il controllo formale del provvedimento stesso, e quindi nessun ulteriore Onere probatorio sussiste a carico del datore di lavoro, dovendo invece il lavoratore - il quale alleghi l'illiceità dell'apposizione del termine - fornire la prova dell'illegittimità del provvedimento amministrativo. Nè tale disciplina dell'Onere probatorio muta ove il datore di lavoro - avendo utilizzato il contratto a termine solo per una parte del periodo di tempo al quale si riferisce il provvedimento di autorizzazione - proroghi il contratto medesimo fino a coprire tutto il periodo suddetto. (V 5996/87, mass n 454374; (V 3988/86, mass n 446805).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3, Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 737, Legge 26/11/1979 num. 598 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)