Sez. 6, Sentenza n. 29157 del 12/04/2023 Cc. (dep. 05/07/2023) Rv. 285039 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca - Diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale rispetto a quella indicata nella proposta - Violazione del principio di correlazione - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, non si configura la violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora l'ablazione, richiesta per la pericolosità qualificata del proposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, sia disposta per la sua ritenuta pericolosità generica ex art. 1, lett. b), stesso decreto, a condizione che sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo in merito all'abitualità della commissione di delitti idonei a produrre profitti tali da aver costituito il reddito esclusivo, o comunque significativamente rilevante, del proposto, nonché in merito alla perimetrazione temporale della pericolosità, alla riconducibilità degli acquisti a tale periodo ed alla commissione
di reati fonte di profitti in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B) CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 lett. A) CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)