Sez. L, Sentenza n. 3508 del 19/05/1988 (Rv. 458850 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE REGOLAMENTARE O CONTRATTUALE DI TALUNI COMPORTAMENTI NON RIENTRANTI NELLA NOZIONE LEGALE DI GIUSTA CAUSA E DI GIUSTIFICATO MOTIVO COME SANZIONATI CON IL LICENZIAMENTO - ONERE DI PUBBLICITÀ EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE REGOLAMENTARE O CONTRATTUALE DI TALUNI COMPORTAMENTI NON RIENTRANTI NELLA NOZIONE LEGALE DI GIUSTA CAUSA E DI GIUSTIFICATO MOTIVO COME SANZIONATI CON IL LICENZIAMENTO - ONERE DI PUBBLICITÀ EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - SUSSISTENZA.*
Soltanto se il datore del lavoro, ovvero le parti del rapporto, in relazione alla peculiarità delle aziende e della loro organizzazione, prestabiliscano preventivamente (nel regolamento d'azienda o nel contratto collettivo) che determinati comportamenti sono vietati e sanzionati con il licenziamento, sussiste - come condizione di legittimità del recesso - l'Onere di pubblicità del C.d. codice disciplinare previsto dal primo comma dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori, che invece non trova applicazione nei casi di licenziamento fondato su addebiti rientranti nella nozione legale di giusta causa e di giustificato motivo. (V 5264/87, mass n 453841; (V 1314/87, mass n 450797).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)