Sez. 4, Sentenza n. 28839 del 24/02/2009 Ud. (dep. 14/07/2009) Rv. 244430 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifica del trattamento sanzionatorio ex l. n. 49 del 2006 - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole - Limiti - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, operata dall'art. 4-bis della L. n. 49 del 2006, non assume rilievo nel giudizio di legittimità, quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui la pena detentiva inflitta non sia stata determinata partendo dal minimo edittale, bensì in misura superiore, poiché la maggior forbice edittale è collegata alle droghe leggere oggi interessate dalla previsione punitiva. (Fattispecie nella quale è stata confermata la sentenza di condanna che aveva determinato la pena-base nella misura di anni nove di reclusione per la detenzione illecita di 285 grammi lordi di cocaina).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)