Sez. 3, Sentenza n. 11496 del 01/09/2000 (Rv. 539932 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Ordinanza di sospensione - Esplicita pronuncia ex art. 295 cod. proc. civ. - Ammissibilità del regolamento di competenza - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'ordinanza con la quale il giudice di merito sospende il processo con esplicita applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. è soggetta a regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ., senza che rilevi la correttezza o meno dell'applicazione del citato art. 295.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)